Come richiesto dall’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), le associazione devono pubblicare «entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente».